Associazione Arti Visive
Riviera del Brenta

Statuto dell'Associazione

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I componenti dell’associazione già costituita nel 1997 con la denominazione
Associazione Culturale Arti Visive e Poesia – Riviera del Brenta – Beppi Spolaor,
Mira, Luigi Tito, Dolo
”,
per sopraggiunte necessità organizzative legate all’inserimento di nuovi soci, per l’assunzione di ulteriori impegni artistici, nonché per dare nuova e prestigiosa immagine all’associazione stessa, unanimemente concordano la revisione dello statuto come di seguito specificato, apportando anche una parziale modifica del simbolo e della denominazione


STATUTO

Art. 1 – costituzione e scopo.

L’associazione denominata

ARTI VISIVE - RIVIERA DEL BRENTA - associazione culturale - Dolo - Mira VE

a norma dell’art. 36 del codice civile, nel rispetto dei dettami della carta costituzionale, della legge italiana, dei principi del diritto e della consuetudine, apolitica, senza scopo di lucro ed aperta al pluralismo, è costituita nel Comune di Dolo e nel Comune di Mira in provincia di Venezia, con lo scopo di creare delle occasioni d’incontro tra persone che si dedicano all’arte e che, sulla scia del sodalizio artistico, si esprimono e si confrontano nei diversi linguaggi artistici.

L’associazione indice autonomamente manifestazioni artistiche, promuove incontri e rapporti di collaborazione con Istituzioni, Enti, Associazioni e Scuole del territorio, aderisce a gemellaggi con altri gruppi e si prefigge di organizzare annualmente due concorsi d’arte nel territorio di appartenenza dedicati a due personalità artistiche locali: il primo in primavera a Mira alla memoria di Beppi Spolaor, il secondo in autunno a Dolo alla memoria di Luigi Tito.

Art. 2 – organizzazione.

La gestione dell’associazione si esplica attraverso l’assemblea dei soci che approvano i punti in discussione con votazione maggioritaria palese, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/3 dei soci presenti.

L’assemblea è valida in prima convocazione se presenti almeno il 50% più uno dei soci; qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

I soci con votazione a maggioranza in cui devono essere obbligatoriamente presenti almeno il 50% più uno degli iscritti, eleggono il Presidente e Vicepresidente che rimangono in carica un anno e possono essere rieletti.

Il Presidente, sentito il parere del Vicepresidente, nomina una Commissione composta da n° 3 (tre) soci.

Il Presidente, il Vicepresidente e la Commissione costituiscono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea, su proposta di almeno tre soci, con votazione a maggioranza presenti obbligatoriamente il 50% più uno degli associati.

Alle stesse condizioni viene eletto un consulente artistico esterno che sarà considerato socio onorario senza diritto di voto.

Art. 3 – Presidente, Vicepresidente e Consiglio Direttivo.

a) Il Presidente rappresenta l’associazione ed è il solo che ha titolo per sottoscrivere gli atti approvati dall’assemblea e tutta la corrispondenza necessaria all’attività dell’associazione.

Egli provvede a:

- convocare e presiedere l’assemblea secondo un calendario predisposto all’inizio di ogni anno indicando di volta in volta i temi all’ordine del giorno proposti dai soci.

- stilare il verbale di seduta ad ogni assemblea nominando facoltativamente tra i soci il segretario; il verbale di seduta deve essere sottoscritto dal Presidente, Vicepresidente ed dall’eventuale segretario;

- delegare un socio che non fa parte del Consiglio Direttivo per la gestione di attività varie;

- convocare urgentemente il Consiglio Direttivo per assumere decisioni inderogabili delle quali dovrà dare documentata informazione ai soci nella successiva assemblea;

- predisporre nella prima convocazione annuale la nomina o la conferma del Presidente e Vicepresidente.

- presentare nell’ultima assemblea dell’anno il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale dell’anno trascorso;

b) In caso di impedimento o assenza, tutte le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.

c) Il Consiglio Direttivo, che si ritiene validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri, ha il compito decisionale nella gestione delle attività promosse e votate dalle assemblee.

Le funzioni del Consiglio Direttivo decadono alla fine di ogni anno con il termine del mandato al Presidente e al Vicepresidente.

Art. 4 - gestione economica.

L’associazione è basata sull’autogestione e sul volontariato dove i soci agiscono con piena titolarità e responsabilità autonoma, ed è essenzialmente fondata sul principio dell’autofinanziamento.

I proventi in denaro acquisiti con la partecipazione associativa, con gli introiti delle iscrizioni a mostre o concorsi organizzati dall’associazione stessa, con i contributi di privati o enti pubblici, vengono utilizzati per le spese gestionali, per organizzare mostre, gite turistico culturali, per acquistare opere d’arte al fine di costituire una pinacoteca e per effettuare opere di beneficenza.

La contabilità patrimoniale ed la gestione economica viene curata dal Presidente con facoltà di avvalersi di un cassiere nominato tra i soci e servirsi di un ufficio Postale o di un istituto bancario per il deposito dei fondi su libretto al portatore.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di rifondere le eventuali spese sostenute da ogni singolo socio per l’attività dell’associazione previa approvazione dell’assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta il controllo della contabilità.

Art. 5 – Adesione all’associazione.

Possono aderire all’associazione tutte le persone che si dedicano all’arte nei dettami previsti dal presente statuto presentando formale richiesta scritta con l’obbligo di esibire almeno tre opere di recente esecuzione.

Il Presidente, preso atto della richiesta, demanda la visione del materiale al Consiglio Direttivo che dovrà esprimere un parere. Del parere favorevole o negativo all’iscrizione del nuovo socio, il Presidente dovrà informare i componenti l’associazione, e l’interessato per iscritto.

Ai neo soci, previa dichiarazione scritta di essere a conoscenza dello statuto, viene rilasciata la tessera annuale con obbligo del versamento della quota associativa dell’anno corrente maggiorata del 50%.

I soci iscritti all’associazione si impegnano a dare la loro fattiva collaborazione, il consenso di utilizzare i dati personali nel rispetto delle normative sulla privacy, per la realizzazione dei fini istituzionali.

Ad essi viene rilasciata apposita tessera annuale firmata dal Presidente e consegnata all’interessato all’inizio di ogni anno previo versamento della quota associativa.

La somma di denaro della quota associativa deve essere deliberata e versata dai soci nella prima assemblea di ogni anno.

Art. 6 – dimissioni e espulsione dall’associazione.

I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto e di tutte le decisioni assunte democraticamente dalle assemblee.

e vengono espulsi dall’associazione per i seguenti motivi:

- quando in qualunque modo vengono arrecati danni morali o materiali all’associazione;

- quando il socio usa per fini personali il nome dell’associazione senza l’approvazione dell’associazione stessa.;

- dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate alle riunioni dell’associazione;

- quando il socio non corrisponde la quota associativa entro il termine della seconda riunione annuale dell’assemblea;

- quando il socio nell’arco dell’anno, non partecipa direttamente all’organizzazione ed esecuzione dei lavori, limitandosi alla sola comparizione con le opere d’arte.

- quando il socio non onora ad impegni precedentemente assunti.

Il Presidente, previa valutazione positiva espressa dal Consiglio Direttivo, demanda la decisione all’assemblea che con votazione maggioritaria assume il provvedimento.

Il socio informato per iscritto dell’espulsione, entro 30 g.g. dalla data della comunicazione, può presentare al Consiglio Direttivo formale ricorso, esibendo valide giustificazioni.

L’assemblea sentita la valutazione del Consiglio Direttivo in merito al ricorso, con votazione maggioritaria revoca o conferma il provvedimento.

Il socio rinunciatario o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa né può chiedere la restituzione di parte del patrimonio dell’associazione o qualsiasi altro rimborso.

Art. 7 – Patrimonio sociale e scioglimento dell’associazione.

L’eventuale scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato con votazione maggioritaria dell’assemblea presenti due terzi dei soci in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

In caso di scioglimento il patrimonio costituito, attrezzature, opere d’arte e quant’altro è di proprietà dell’associazione, dovrà essere donato ad un ente pubblico mentre l’eventuale deposito di denaro dovrà essere versato in beneficenza. Eventuali decisioni diverse da quanto indicato nel presente articolo devono essere approvate da tutti i soci con votazione unanime e la sottoscrizione di relativo verbale.

Art. 8 – Disposizioni finali.

Secondo quanto stabilisce la legge, nonché dalla giurisprudenza, le associazioni non riconosciute pur non costituendo persona giuridica, possono avere un patrimonio mobile ed immobile che costituisce il fondo comune dell’associazione. Detto fondo comune di cui non può essere chiesta la divisione fino a che l’associazione ha vita, deve inevitabilmente, mancando la figura giuridica, essere intestato al rappresentante, in questo caso il Presidente che agisce per conto dell’associazione stessa.

Quindi, per le obbligazioni assunte dal rappresentante a nome dell’associazione, terzi possono far valere eventuali diritti sul fondo comune nella persona del Presidente.

Conseguentemente anche se l’attività dell’associazione è limitata, è possibile che talvolta il rappresentante sia chiamato personalmente a rispondere delle azioni svolte.

Per non far cadere ogni responsabilità sul Presidente o rappresentante che non agisce di propria iniziativa o per proprio interesse ma esclusivamente per iniziative approvate dall’assemblea, considerato il principio che i soci agiscono con piena titolarità e responsabilità autonoma, l’approvazione del presente statuto impegna i soci ad assumere personalmente ed unitamente agli altri soci in eguale misura ogni responsabilità derivante dall’attività dell’associazione.

Per far fronte a cause derivanti da terzi, l’assemblea dei soci può deliberare l’alienazione delle proprietà dell’associazione e l’utilizzo dell’eventuale deposito bancario.

Per quanto non previsto dal presente statuto, per la soluzione di eventuali diatribe nonché per trovare ulteriori indirizzi finalizzati al miglioramento dell’organizzazione e quant’altro può essere utile all’associazione, deve essere fatto riferimento alle normative vigenti.

Di seguito, sono elencati i soci che, riuniti in assemblea approvano unanimemente il presente statuto:



1) BALDAN Adriano

2) BARBIERO Massimiliano

3) BELLO Maurizio

4) BIRELLO Lorenzo

5) CASTELLANI Claudio

6) MARCATO Giovanna

7) MAZZETTO Carlo

8) PIASENTIN Orianna

9) ROSATO Armando

10) TONETTO Giovanni

11) VARAGNOLO Gastone

12) ZAMPIERI Lodovico



Dolo (VE), 12 Gennaio 2004




Associazione Arti Visive - sede a Dolo (Ve)
Cell. 338 4726150 e-mail:
artivisive.rivbrenta@alice.it